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Regolamento finanziario

I – La frequenza di un istituto dell’A.E.F.E. è a pagamento per tutti gli alunni, a prescindere dalla nazionalità

Il mancato pagamento ha come conseguenza l’esclusione automatica dell’alunno.

A°) Le tasse scolastiche e le spese applicabili nell’istituto

Le tasse scolastiche sono definite ogni anno dalla sede dell’AEFE e sono affisse nell’istituto. Queste rette possono variare in base ai livelli di insegnamento presi in considerazione al momento dell’iscrizione degli alunni; includono:  le quote di prima iscrizione, le tasse scolastiche annuali, le tasse d’esame, le spese relative alla ristorazione e altre spese; le tariffe sono fissate dall’istituto.

  • Le quote di Prima Iscrizione (DPI): devono essere versate dai nuovi iscritti all’istituto. Vengono stabilite in maniera forfettaria. Devono essere saldate prima del rientro scolastico.

  • Le tasse scolastiche annuali (DAS): vengono fissate per tutto l’anno scolastico e sono esigibili dal primo giorno di ogni trimestre; una fattura per ogni alunno viene emessa come promemoria dell’importo residuo dovuto.

  • Le tasse d’Esame (DE): sono esigibili a partire dal secondo trimestre dell’anno scolastico in corso e riguardano la fattura del trimestre corrente.

  • Le spese di ristorazione (FDP): sono esigibili ad ogni inizio di trimestre per il trimestre entrante; i cambiamenti di “régime” o da un forfait all'altro in corso di trimestre non sono accettati.

B°) Sgravi, esenzioni e riduzioni eventuali:

  1. Sulle tasse scolastiche annuali (DAS)   

    • Non è concesso nessuno sgravio o esenzione quando le tasse scolastiche sono prese in carico direttamente da una persona giuridica.

    • Gli alunni provenienti dalla stessa famiglia possono usufruire di uno sgravio del: 10% a figlio se vi sono 3 figli frequentanti l’istituto, 20% a figlio se vi sono 4 figli frequentanti l’istituto, 30% a figlio se vi sono 5 figli frequentanti l’istituto, 40% a figlio se vi sono 6 figli frequentanti l’istituto e via di seguito.

    • Il personale assunto con un contratto locale per  l’intero anno scolastico, in assenza di presa in carico delle spese dal datore di lavoro del congiunto, usufruiscono di un’esenzione dell’80% sull’importo delle tasse scolastiche annuali; il restante è a loro carico, previo eventuale sgravio.

  2. Sulle quote di Prima Iscrizione (DPI)

    • Non è concesso nessuno sgravio o esenzione per quanto riguarda le quote di prima iscrizione a carico di una persona giuridica.

    • È concesso uno sgravio per iscrizione simultanea di altri figli appartenenti alla stessa famiglia.

    • I dipendenti assunti con un contratto locale per  l’intero anno, in assenza di presa in carico dal datore di lavoro del congiunto, usufruiscono di un’esenzione dell’80% sull’importo delle quote di prima iscrizione; il rimanente è a loro spese, previo eventuale sgravio.

  3. Le riduzioni accordabili su quote e spese

  • Ogni mese iniziato è dovuto integralmente
  • Per le tasse scolastiche, una riduzione potrà essere accordata in caso di incidente o malattia grave del figlio, o anche nei casi in cui gravi eventi familiari compromettano l’istruzione del figlio qualora questo risulti sempre iscritto sulle liste dell’istituto. In questo caso, e solo in questa situazione, la Direzione dell’istituto valuterà i giustificativi prodotti dalla famiglia e prenderà una decisione scritta e firmata dal Dirigente scolastico precisando le modalità dell’eventuale riduzione. Questa decisione sarà soggetta a convalida da parte della direttrice dell’AEFE.
  • Una riduzione parziale potrà essere accordata per le spese relative alla mensa in proporzione alle assenze rilevate dal servizio di ristorazione purché:
    • L’assenza sia superiore a quindici giorni consecutivi (esclusi i periodi di vacanze scolastiche) nel medesimo trimestre;
    • L’assenza sia giustificata da un motivo importante.
  • Richiesta di sostegno finanziario a titolo del fondo di solidarietà dell’istituto: la cassa di solidarietà dell’istituto ha l'obiettivo di aiutare, nel limite dei crediti di cui dispone, le famiglie in stato di bisogno in modo tale da poter affrontare i loro obblighi nei confronti dell’istituto ed eventualmente fuori dall’istituto. Per ottenere questo tipo di sostegno finanziario le famiglie interessate devono presentare una lettera scritta all’attenzione del dirigente scolastico con comunicazione di un “dossier de soutien financier” (disponibile presso il “service d’intendance”) che metta in evidenza i redditi e le spese della famiglia allo scopo di sostenere la richiesta di sussidio che sarà presentata in modo anonimo ai membri dell'apposita commissione dell’Istituto. 

II – Scadenze e modalità di pagamento

A) Quadro generale

Gli AVIS A PAYER trimestrali sono nominativi e sono emessi all’inizio di ogni trimestre per riepilogare l’insieme delle tasse o delle spese. Le diverse tasse (prima iscrizione, scolastiche, d’esame) e le spese di ristorazione sono dovute e devono essere pagate il primo giorno del trimestre per il quale sono richieste, a ricezione dell’avviso di pagamento.

Gli avvisi di pagamento vengono trasmessi alle famiglie tramite posta elettronica. I versamenti devono essere effettuati all’istituto tramite bonifico bancario. A titolo transitorio e in modo temporaneo (al massimo per un trimestre), il pagamento tramite assegno potrà essere accettato, esclusivamente per le banche italiane. Gli assegni bancari non sono accettati a causa dei lunghi tempi di elaborazione. I pagamenti in contanti sono accettati fino a 300€ per un solo e identico periodo di riscossione trimestrale. Per tutti i metodi di pagamento, le spese bancarie   sono a carico del pagatore e non a carico dell'istituto che deve riscuotere, al centesimo, l’importo delle quote e delle tasse così come figuranti sull’avviso di pagamento rilasciato alle famiglie.

B) Cronologia delle operazioni di recupero crediti e azioni per mancato pagamento

  1. Emissione dell’avviso di pagamento individuale, con termine massimo di pagamento di due settimane.

  2. Dopo queste due settimane, emissione di una prima lettera di sollecito (lettera n°1) trasmessa alle famiglia tramite l'alunno; in seguito verrà inviata una seconda lettera di sollecito (lettera n°2) in caso di mancato pagamento alla fine della scadenza prevista.

  3. Invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno 10 giorni dopo la data di emissione dell’ultimo avviso, per  notificare che l’alunno non sarà più accettato in classe se il pagamento non viene effettuato entro la nuova scadenza stabilita.

  4. Dopo questo ultimo termine, le famiglie sono destinatarie di una seconda raccomandata con ricevuta di ritorno la quale riporta la data limite di accettazione del o degli alunni, che coinciderà con un periodo di vacanze scolastiche, al termine della quale, per mancato pagamento da parte della famiglia, l’alunno non sarà più considerato come membro dell’istituto e l’ingresso a scuola gli sarà vietato. Eventualmente, sotto la responsabilità del dirigente scolastico e su iniziativa del contabile, potrà essere  trasmessa da un avvocato una diffida per riscossione forzata del credito fino ad estinzione della procedura davanti al foro competente.

L’iscrizione o la reiscrizione di un alunno in una delle entità che compongono il liceo Chateaubriand di Roma presuppone l’accettazione totale e senza riserva del presente regolamento decretato a Roma il 13 giugno 2016.

 

Iscrizione e tariffe